Statuto

ARTICOLO N° 1
Costituzione del Circolo

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituito il Circolo “Dei Mestieri d’Arte” con sede in Castellazzo Bormida Spalto Palestro 14.
La durata del Circolo è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, in entrambi i casi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Circolo aderisce ad una associazione riconosciuta quale Ente di Promozione Sociale, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.


ARTICOLO N° 2
Principi e scopi generali del Circolo

a)Il Circolo ha, quale compito fondamentale la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato artistico in tutte le sue forme: esso potrà svolgere l’attività di gestione di corsi di formazione professionale, organizzazione di convegni, mostre, fiere e mercati in sedi fisse o ambulanti, redazione testi o elaborazione di marchi e grafiche in genere, ricerca storica e di archivio, gestione visite guidate ai musei, alle chiese e alle opere artistiche in genere, consulenze e perizie.
b)Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo Sociale, il Circolo può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
c)Il Circolo gestisce o potrà gestire un locale bar-mensa riservato ai solo Soci dove gli stessi possono riunirsi per conversare, per svolgere attività ricreative e per partecipare attivamente alla vita sociale del Circolo.
 

ARTICOLO N° 3
Caratteristiche ed attività del Circolo

a)Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
b)quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
c)Il Circolo può organizzare serate sociali con seminari, incontri, attività divulgative, ecc.
 
ARTICOLO N° 4
Soci del Circolo

a)Sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci Maggiorenni.
b)Ad essi sono riconosciuti:
* diritto a nessuna limitazione alla partecipazione alla vita Sociale;
* diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto dei regolamenti;
* diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi del Circolo.
c)I Soci sono tenuti:
* al pagamento della quota sociale annuale decisa dal C.D. che non è, al pari di eventuali liberi contributi, trasmissibile per cessione, successione o donazione;
* all’osservazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
d)I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
* qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
* qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
* qualora in qualche modo arrechino danni morali e materiali al Circolo.

 
ARTICOLO N° 5
Organi del Circolo

      Gli organi del Circolo sono:
* L’Assemblea dei Soci;
* Il Consiglio Direttivo;
* Il Presidente;
* I Revisori dei Conti.
 

ARTICOLO N° 6
L’Assemblea dei Soci

a)L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti e che siano maggiorenni;
b)L’Assemblea ha i seguenti obblighi e diritti:
* approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
* approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
* decide l’importo della quota sociale annua dopo l’approvazione del C.D.;
* delibera la costituzione di sezioni di attività e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative all’interpretazione di regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
* esamina e decide sui ricorsi presentati da Soci iscritti avverso il Collegio de Probiviri ove istituito;
* apporta le modifiche allo Statuto.
c) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci iscritti al Circolo.
d)In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero  degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
e)La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
f)L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Revisori dei Conti espressa all’unanimità.In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data di richiesta.
g)L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 10 gg. prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
h)L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa, di solito il Presidente del Circolo, e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro Verbali.
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
j)L’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali del Circolo:
* stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto, di norma, da un minimo di cinque membri.
            Sulla base dell’entità numerica del corpo sociale:
* elegge il Comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni di scrutinio dei voti;
* approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti della minoranza.
k)Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale.
l)Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 gg. il Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche interne.
m)La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in sua mancanza, dal secondo e così via.
n)Fino alla nomina delle nuove cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.

 
ARTICOLO N° 7
Il Consiglio Direttivo.

a)Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
il Presidente, uno o due Vice presidenti, il Segretario e qualora il C.D. lo ritenga opportuno, potrà essere eletto l’Amministratore del Circolo.
b)Il Consiglio Direttivo, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.
c)Il Consiglio Direttivo formula inoltre i programmi di attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazione dell’Assemblea.
d)Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma tre anni.
I membri dimissionari o assenti per più di tre riunioni, senza giustificato motivo, possono essere sostituiti dai primi non eletti.
e)Il Consiglio Direttivo può creare, al suo interno, una commissione speciale per l’esame delle domande di ammissione al Circolo dei nuovi Soci.
Tale commissione è composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 Consiglieri.
f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta dei Revisori dei Conti.
g)Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
h) Il Consiglio Direttivo:
* definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli alti organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell’Assemblea;
* decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
* è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni;
* decide l’importo della quota sociale annua;
* decide in caso di variazioni Statutarie, obbligatorie per legge, la loro modifica e registrazione degli atti avvisando i Soci con l’Assemblea Straordinaria in un secondo momento.
i)        Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi Sociali.

 
ARTICOLO N° 8
Il Presidente

a)Il Presidente:
* rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
* convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
* cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
* stipula atti inerenti l’attività del Circolo.
b)Viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal Vice Presidente.
c)E’ tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 gg. dalla data delle elezioni.
d)Le consegne devono risultare da apposito Verbale (Verbale di Consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.
 

ARTICOLO N° 9
I Revisori dei Conti

a)Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e 2 supplenti.
b) I Revisori durano in carica per lo stesso periodo, sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
c)I Revisori eleggono nel loro seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
d)Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità amministrativa, il risultato di cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili, e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci, insieme al Presidente del C.D., all’Assemblea dei Soci.
e)I Revisori effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno solo voto consultivo.
f)I Revisori dei Conti sono tenuti a verbalizzare i propri atti.
 
ARTICOLO N° 10
Dimissioni dei Soci

a)I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo all’atto della presentazione delle dimissioni.
b)Le dimissione da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c)In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente del Circolo dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d)Le dimissioni dei Revisori dei Conti devono essere inviate al rispettivo Collegio. Spetta al Presidente, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
 

ARTICOLO N° 11
Patrimonio e bilancio

      Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da:
* proventi da tesseramento;
* eventuali versamenti dei Soci, dei loro familiari e da tutti coloro che fruiscono dei servizi del Circolo;
* eventuali contributi pubblici;
* proventi dalle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
* donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone che da Enti Pubblici o Privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del Circolo;
* beni mobili e immobili del Circolo.

 
ARTICOLO N° 12
Esercizi Sociali

* Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
* alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci, entro il 31 marzo successivo.
 

ARTICOLO N° 13
Responsabilità Amministrative

a)Per le operazioni di carattere amministrativo, economico finanziario, oltre alla firma del Presidente è necessaria quella del Vice Presidente.
b)Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione di uno dei due (vedi art. 7 comma a).

 
ARTICOLO N° 14
Modifiche Statutarie

a)Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
b)In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea.

 
ARTICOLO N° 15
Scioglimento del Circolo

a)Lo scioglimento del Circolo può avvenire con decisione dell’Assemblea e con voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo Sociale.
b)In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio dovrà essere devoluto ad un Ente locale, o a un Circolo, o a Strutture Sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport.
c)La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del Circolo.
 
ARTICOLO N° 16
Norme Finali

      Per quanto contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell’Associazione affiliante.